Riforma del processo penale: le principali novità

Giovedì 23 settembre, con 177 voti favorevoli e 24 contrari, il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge nr. 2353, recante la “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, normativa che persegue la precipua finalità di rendere il processo penale più celere, nell’ottica del principio della ragionevole durata del giudizio, in particolare attraverso disposizioni in merito a digitalizzazione e deflazione processuale nonché tramite una significativa riforma della prescrizione, quest’ultima oggetto di forte dibattito politico.

Attese le numerose modifiche al sistema processuale penale introdotte dalla “Riforma Cartabia”, appare opportuno esporre, dapprima, lo schema normativo della novella legislativa, per poi riportarne schematicamente le principali novità, riassunte per punti chiave.

Innanzitutto, il ddl nr. 2353 si compone di due articoli:

  • articolo 1, rubricato “Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale”, che si compone di 28 commi e contiene deleghe al Governo da esercitarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge, tramite l’adozione di uno o più decreti legislativi;

  • articolo 2, il quale contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive.

DISPOSIZIONI OGGETTO DI DELEGA AL GOVERNO (ART. 1)

Nella specie, le disposizioni enunciate nell’art. 1 della Riforma, che il Governo avrà l’onere di applicare tramite propri interventi legislativi, riguardano, principalmente, i temi seguenti.

Digitalizzazione

Sulla scorta dell’esperienza maturata per fronteggiare l’emergenza pandemica, il provvedimento promuove la digitalizzazione del processo penale e l’impiego delle nuove tecnologie, con finalità di velocizzazione e risparmio, soprattutto per ciò che concerne le notificazioni, affinché avvengano con modalità telematiche che assicurino autenticità, segretezza e reperibilità (ad esempio, prevedendo la possibilità per l’imputato di eleggere un “domicilio telematico” per le notificazioni oppure con l’ampliamento delle ipotesi di notifica al difensore in luogo dell’imputato).

Indagini preliminari

La delega al Governo prevede l’obiettivo di rimodulare i termini di durata delle indagini preliminari, in funzione della classe di gravità dei reati per cui si procede, tramite progetti organizzativi che dovranno essere individuati dalle Procure al fine di selezionare, secondo un “criterio di priorità”, le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre.

Viene, inoltre, proposta un’unica possibilità di proroga delle indagini, con la facoltà per l’indagato e la persona offesa, in caso di inerzia della Procura a termine scaduto, di provocare un controllo giurisdizionale da parte del Gip sullo stallo dell’attività del P.M., nonché quella di prendere visione degli atti di indagine raccolti (anticipando, così, la fase di discovery).

L’azione penale dovrà essere esercitata, non quando gli elementi di indagine consentano solamente di sostenere l’accusa, ma allorquando questi consentano una “ragionevole previsione di condanna”.

Viene previsto, poi, un meccanismo di verifica, su richiesta motivata di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione.

Udienza preliminare

Viene estesa la platea dei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio, innalzando la pena massima da quattro a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.

Si prevede, inoltre, un meccanismo di controllo giudiziario, in una inedita “udienza pre-dibattimentale”, in cui il Giudice verifica se il procedimento ravvisi una ragionevole previsione di condanna.

Procedimenti speciali

Patteggiamento

L’accordo delle parti può comprendere le pene accessorie e la confisca facoltativa anche quando la pena detentiva da applicare superi due anni. Si ribadisce, inoltre, il principio secondo cui devono ridursi gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo altresì la sua irrilevanza nel giudizio disciplinare e in altri casi.

Giudizio abbreviato

Il Governo dovrà prevedere che l’integrazione probatoria cui l’imputato può subordinare la richiesta di ammissione al rito possa essere ammessa solo se ritenuta necessaria ai fini della decisione e produca, in ogni caso, una economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale.

Dovrà essere previsto, poi, che l’imputato possa beneficiare di una ulteriore riduzione pari ad un sesto della pena inflitta qualora non impugni la condanna in primo grado.

Procedimento per decreto

Viene estesa da sei mesi a un anno il termine entro il quale il Pm può richiedere al Gip l’emissione del decreto.

Per l’estinzione del reato diviene necessario, oltre al decorso dei termini (5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni), anche il pagamento della pena pecuniaria inflitta.

Inoltre, nel caso di rinuncia all’opposizione, l’imputato può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta di un quinto.

Giudizio immediato

Il Legislatore delegato è chiamato ad ampliare le possibilità per l’imputato, una volta ricevuta la notificazione del decreto di giudizio immediato, di accedere ai riti premiali.

Giudizio ordinario

Con riguardo al giudizio dibattimentale:

  • viene previsto che il Giudice proceda alla calendarizzazione del processo (mentre, allo stato, nella prassi, si procede udienza per udienza senza una progettualità);
  • quando venga disposta l’escussione di periti o consulenti, le parti devono depositare le loro relazioni scritte con congruo anticipo rispetto all’udienza fissata per l’esame, in modo da consentire la preparazione delle domande;
  • viene razionalizzata la disciplina su mutamento di uno dei giudici, prevedendo, in particolare, che quando la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione in contraddittorio, il giudice possa disporre la riassunzione della prova ove lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze;

per ciò che riguarda le impugnazioni:

  • vengono estese le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenza di condanna e proscioglimento;
  • i giudizi di appello e di cassazione diventano, salva richiesta delle parti, non partecipati ed a contraddittorio solamente scritto;
  • viene ampliato l’ambito applicativo del concordato sui motivi di appello, tramite l’eliminazione di tutte le preclusioni all’accesso a tale istituto.

Giustizia riparativa

In tema di giustizia riparativa, il Legislatore delegato, in esecuzione della direttiva 2012/29/UE, è chiamato ad emanare decreti legislativi recanti una disciplina organica, fondata sui principi dettati dal ddl, in materia di definizione dei programmi, criteri di accesso, garanzie, legittimazione a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti.

DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE IN VIGORE (ART. 2)

Come anzidetto, l’art. 2 del ddl nr. 2353 introduce una serie di modifiche alla disciplina processuale penale, immediatamente applicabili, che possono sintetizzarsi, per quanto riguarda i punti focali della riforma, come di seguito.

Prescrizione

Il regime della prescrizione rimane invariato rispetto a quanto previsto dalla riforma “Bonafede” per quanto concerne i tempi necessari a prescrivere e la decorrenza del termine, quest’ultimo identificabile nel giorno del commesso reato, ovvero nel giorno di termine della permanenza del reato permanente o della continuazione nel reato continuato.

Viene, invece, abrogata la disposizione prevista dalla riforma “Bonafede” in merito alla sospensione della prescrizione dall’emissione della sentenza di primo grado sino alla conclusione del processo, che lascia spazio, invece, ad una categoria giuridica nuova denominata “cessazione” della prescrizione, secondo cui, dopo la sentenza di primo grado (e non anche del decreto penale di condanna, causa quest’ultimo di interruzione), il corso della prescrizione cessa definitivamente.

Improcedibilità

Per far fronte, tuttavia, al rischio che, intervenuta la sentenza di primo grado, l’imputato rimanga assoggettato sine die al processo penale, viene introdotta una inedita causa di improcedibilità, prevista dall’art. 344-bis c.p.p., secondo cui i giudizi di impugnazione debbano concludersi, pena l’improcedibilità dell’azione penale, entro tempi predeterminati, e cioè:

  • due anni (decorrenti dal novantesimo giorno successivo allo scadere del termine per il deposito della sentenza del precedente grado di giudizio) per il giudizio di appello;
  • un anno (con medesima decorrenza) per il giudizio di cassazione.

Tali termini di improcedibilità, tuttavia, incontrano talune deroghe, tra cui l’inapplicabilità nei processi per reati punibili con l’ergastolo.

Inoltre, i termini di cui sopra possono essere aumentati da varie proroghe e sospensioni, tra cui una proroga di massimo un anno per l’appello e sei mesi per la cassazione nel caso in cui il processo sia particolarmente complesso per il numero di parti ovvero per le questioni trattate; ulteriori proroghe, secondo cui non sono previsti termini massimi, possono venire disposte per i reati di particolare gravità (mafia, terrorismo, evasione, traffico di stupefacenti su larga scala, taluni reati sessuali); è prevista poi la sospensione del termine per diverse cause connesse al diritto penale sostanziale oppure processuale (ricerche dell’imputato, rinnovazione dell’istruttoria in appello).

Tuttavia, al fine di consentire alle Corti di adeguarsi alla nuova disciplina, è previsto un regime transitorio in vigore sino al 31/12/2024, in cui i termini suddetti sono aumentati rispettivamente a tre anni per l’appello e un anno e sei mesi per la cassazione.

Per quanto riguarda gli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione, viene introdotto il nuovo comma 1-bis all’art. 578 c.p.p., secondo cui, nel caso di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini suddetti, le carte passano all’omologo civile del grado corrispondente, il quale è chiamato a decidere sulla base delle prove assunte nel procedimento penale.

Tutela delle vittime

Il disegno di legge ha previsto, altresì, l’estensione della disciplina introdotta dal c.d. “codice rosso”, a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, anche nel caso di commissione dei relativi reati nella forma tentata, nonché alle vittime di tentato omicidio.

Inoltre, viene previsto l’arresto obbligatorio in flagranza nelle ipotesi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.