Nella giornata del 13 maggio, il Senato ha approvato, con 144 sì, 25 no e tre astensioni, il c.d. Decreto Venazia (D.L. 44/2021), recante misure urgenti per il contenimento del Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Il decreto passerà, ora, all’esame della Camera per la conversione in legge.
Tra le novità ivi previste, merita di essere posta in evidenza l’introduzione di uno scudo penale in favore dei medici e degli operatori sanitari preposti alla somministrazione vaccinale anti-covid.
Nello specifico, l’art. 3 del decreto, rubricato “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 “, prevede che: “per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.
Trattasi, pertanto, di una causa di esclusione della punibilità, applicabile nelle ipotesi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, laddove l’operatore sanitario, nell’esercizio dell’attività di somministrazione vaccinale anti SARS-COV-2, abbia operato conformemente alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’ammissione in commercio emesso dalle autorità competenti ed alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute.
In altri termini, la norma in esame persegue l’obiettivo di limitare la responsabilità penale di medici e infermieri, in relazione ai fatti connessi alla fase di emergenza Covid-19, ai soli casi di colpa grave.
