Dichiarazione testimoniale depositata presso la compagnia di assicurazione in fase stragiudiziale. Falsità in scrittura privata ovvero uso di scrittura privata falsificata ex art. 489 c.p.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari aveva contestato agli imputati una ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 489, 482, 477 c.p per aver in concorso tra loro, al fine di ottenere l’indennizzo dalla compagnia assicuratrice, fatto uso e prodotto una dichiarazione testimoniale completamente falsa.

Al riguardo, va osservato che il Pubblico Ministero, così come emergeva dal richiamo normativo contenuto nel capo di imputazione, aveva ritenuto nel caso di specie potersi configurare nella condotta, posta in essere dagli imputati, l’ipotesi delittuosa dell’uso dell’atto falso, disciplinata dall’art. 489 c.p che, ai fini della pena, rimanda, a seconda che trattasi di falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative ovvero di falsità materiale commessa dal privato, rispettivamente agli artt. 482-477 c.p.

Ebbene, a fronte di una contestazione alternativa sui generis, la difesa degli imputati ha sostenuto dinnanzi al Tribunale di Bari, Seconda Sezione Penale in funzione monocratica, che la dichiarazione testimoniale prodotta in sede stragiudiziale dinnanzi alla compagnia assicuratrice non ha i connotati di atto pubblico richiesti per la configurazione del reato per le seguenti considerazioni:

  1. la dichiarazione, (impropriamente denominata testimoniale), costituisce niente altro che un atto privato, rilasciato da un soggetto privato nell’ambito di una procedura privatistica, finalizzata ad un accordo stragiudiziale tra la compagnia assicuratrice e il e/o i danneggiati dal sinistro;
  2. la dichiarazione non ha e né può avere valenza certificatoria, in quanto viene rilasciata da un soggetto privato in favore di altro soggetto privato, non viene autenticata né tantomeno, rilasciata alla presenza di un Pubblico Ufficiale (contrariamente a quanto previsto, per esempio, in ambito di investigazioni difensive ove il difensore ha l’obbligo della autentica della sottoscrizione);
  3. la dichiarazione testimoniale non ha valore certificatorio in quanto la definizione stragiudiziale di un sinistro non ha alcuna valenza pubblicistica, sia per la procedura adottata (trattasi di un accordo interno tra soggetti privati e portatori di interessi privatistici), sia per la qualifica rivestita dalla compagnia assicuratrice di società per azioni, senza alcuna partecipazione pubblica;
  4. la dichiarazione testimoniale scritta non può avere alcuna valenza amministrativa e/o certificatoria in quanto quell’atto è un atto esclusivamente interno e non può avere valore neanche in un eventuale giudizio civilistico.

Per tali ragioni, così inquadrata e definita concettualmente la dichiarazione testimoniale, come mera scrittura privata e non come atto certificatorio o amministrativo, la difesa concludeva che l’unica ipotesi astrattamente applicabile, sulla base delle norme contestate dalla Accusa, è quella dell’utilizzo dell’atto (privato) falso per procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, previsto dall’art. 489 secondo comma c.p, ipotesi delittuosa abrogata, medio tempore, in forza della norma di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) del D.lvo15.01.2016 nr.7.

 Il Giudice Monocratico del Tribunale di Bari con sentenza  nr. 2662/2021 del 23.09.2021, depositata in data 20.12.21 (Giudice. Dott. Domenico Mascolo), accogliendo la tesi dei difensori, assolveva gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, stabilendo la dichiarazione testimoniale utilizzata e prodotta presso la compagnia assicuratrice, ai fini della richiesta di indennizzo, non è altro che una scrittura privata effettuata da un soggetto privato e non autenticata da alcun soggetto legittimato a farlo.