Art. 256 d.lgs 152/2006. Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

Il Tribunale di Bari, con sentenza 3156/2020 del 20.01.2021 (Tribunale Penale – Prima Sezione Penale in composizione monocratica, Giudice: Dott.ssa Carlotta D’Alessandro), ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 256 del d.lgs 152/2006 per “aver realizzato su di un’area privata una discarica non autorizzata al cui interno depositava nel tempo rifiuti speciali consistenti in materiale proveniente da opere di demolizione”.

In particolare, il Giudice Monocratico in sentenza si è preliminarmente soffermato sulla portata applicativa della locuzione “titolare di impresa” ovvero “responsabile di ente” di cui al secondo comma dell’art. 256 D.lvo 152/2006 in quanto essa segna il discrimen tra illecito penale ed illecito amministrativo (quest’ultimo sanzionato dall’art. 255 1^ comma d.lgs 152/2006, in relazione alla medesima condotta di abbandono di rifiuti commessa unicamente dal privato).

Il differente trattamento sanzionatorio, sempre secondo quanto affermato in sentenza, è fondato “su una presunzione di minore incidenza sull’ambiente posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti” e riconduce la linea di confine tra le due fattispecie al “dato prettamente sostanzialistico” (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 08/10/2014 nr. 47662) di guisa che il criterio sostanzialistico diventa conseguentemente il fattore distintivo tra lo status di “titolare di impresa” e quello di “mero privato” per due ragioni.

In primo luogo, il secondo comma dell’art. 256 d.lgs 152/2006 si riferisce ad ogni impresa e a qualsiasi ente, non già soltanto a quelli che esercitino una attività tipica di gestione di rifiuti (tale assunto trova conferma nella constatazione che l’espressione “che effettuano attività di gestione di rifiuti” caratterizzante le imprese e gli enti imputabili di abbandono di rifiuti ai sensi dell’originario testo dell’art. 51 d.lgs 22/97, successivamente soppressa con la L. 426/1998).

In secondo luogo, deve evidenziarsi che il reato di cui all’art. 256 può “essere commesso da titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di produzione, ma anche quelli di diversa provenienza”.

Sulla base di quanto esposto, il Giudice Monocratico ha assolto l’imputato dalla imputazione ascrittagli in quanto risultava verosimile che l’imputato avesse abbandonato i rifiuti speciali in conseguenza di lavori edili effettuati a carattere personale, in qualità di mero privato.

Argomenta sul punto il Giudice che il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256 comma secondo del d.lgs 152 del 2006 ha natura di reato proprio richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all’autore della violazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “in tema di gestione di rifiuti, il reato di cui all’art. 256 comma 2 d.lgs, pur avendo in comune con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 255 comma 1 del d.lgs, le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari che possono essere solo il titolari di imprese e i responsabili di enti” (cfr. Cass. Pen. Sez 3, sent nr. 15234 del 23/10/200, Rv 278853)