Bancarotta fraudolenta. Aggravante ex art. 219 L.F.

La Corte di Cassazione (cfr. Cass, Pen. Sezione Quinta, nr. 34116/2019, relatore: Dott. Enrico Vittorio Stanislao Carlini, ud. 06.05.2019), ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bari, accogliendo i ricorsi proposti dalla difesa degli imputati.

Al riguardo, la Corte in sentenza, in relazione alla contestazione in fatto della aggravante di cui all’art. 219 L.F ha chiarito che, se è pur vero che ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione “in fatto” della stessa, in modo tale che l’imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano (cfr. Cass. Pen, Sezione Quinta, nr. 23609 del 04.04.2018, Musso, Rv 273473), è altrettanto vero che, ai fini della contestazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità “non è sufficiente la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, anche se l’importo è elevato, in assenza della precisazione, nel fatto descritto in imputazione, di una qualsiasi notazione dalla quale sia possibile evincere che l’aggravante sia stata contestata, sia pure in fatto (cfr. Cass. Pen, Sezione Quinta, nr. 14353 del 14.12.2018, Violini, Rv 275095).

Sempre secondo la Corte, la non rituale contestazione della aggravante “in fatto” non muta neppure nella attuale fattispecie posto che la mera menzione della violazione anche dell’art. 219 L.F non si presenta di lettura univoca posto che l’omessa precisazione della configurabilità dell’ipotesi prevista dal comma primo della norma, piuttosto che quella prevista dal comma secondo nr. 1, non chiarisce se si intenda contestare l’una o l’altra (o, in ipotesi, entrambe).

La Corte di Appello di Bari, si motiva in sentenza, nell’affermare nella impugnata sentenza che l’aver riportato in rubrica l’art. 219 L.F. costituiva un sicuro indice della contestazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, “non ha operato la necessaria controprova, non avendo verificato se, invece, tale norma fosse stata inserita solo in quei capi in cui si descrivevano e contestavano una pluralità di condotte”.