La Corte di Cassazione (cfr. Sent. Seconda Sezione Penale, nr. 16019/2020, Relatore: Massimo Perotti, Udienza: 11/02/2020) ha accolto il ricorso proposto dall’imputato, condannato dal Tribunale Penale di Milano per il reato di cui all’art. 642 secondo comma c.p. (con conferma della sentenza in Corte di Appello), annullando la sentenza senza rinvio perché l’azione penale non doveva essere iniziata.
In buona sostanza, la Corte ha rilevato che in 12 dicembre 2012 la Compagnia, nella nota indirizzata al soggetto istante per il risarcimento, dichiarava che i danni riscontrati non erano compatibili con quelli denunciati, circostanza assolutamente rilevante ai fini della presunzione di conoscenza dei termini del raggiro e della conseguente abbreviazione dei termini per la proposizione della querela, secondo quanto dispone l’art. 148 del D.Igs. 209/2005, avendo in questo caso le parti attivato la speciale procedura risarcitoria prevista dall’art. 148 del codice delle assicurazioni (cfr. sent. Seconda Sezione Penale n. 36942, 27 aprile 2018, Rv. 273517).
In particolare, sempre secondo quanto sostenuto dalla Corte, “l’art. 148 del codice delle assicurazioni costituisce, infatti, una deroga alla disciplina prevista dall’art. 124 cod. pen., nella parte in cui, da un lato introduce una presunzione di conoscenza della frode riconducibile alla decisione della Compagnia assicuratrice di inviare al danneggiato istante la comunicazione della volontà non risarcire per sospetta frode e, dall’altro, prevede una contrazione del termine ordinario previsto dall’art. 124 cod. pen. per sporgere la querela.”